L.R. 22 aprile 1997, n. 15 (1).

Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale (1-bis) (2).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 aprile 1997, n. 21.

(1-bis) Legge modificata con L.R. 20 marzo 2001, n. 7.

(2) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 16, comma 2, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

 

TITOLO PRIMO

Principi generali

 

Art. 1

Oggetto e finalità.

 

1. La presente legge detta norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale, adeguando l'ordinamento regionale ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

2. Le norme della presente legge tendono a garantire i diritti dei cittadini, la imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa regionale.

 

 

Art. 2

Obiettivi e criteri generali.

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata ai seguenti criteri generali:

a) attuazione del principio della distinzione tra competenze e responsabilità degli organi di indirizzo politico e della dirigenza;

b) riorganizzazione degli uffici coerente con l'obiettivo dell'attuazione dei principi di decentramento delle funzioni amministrative operative e dei relativi servizi agli enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del principio di sussidiarietà di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439;

c) articolazione e individuazione degli uffici in rapporto alle effettive funzioni e servizi di competenza regionale, secondo criteri di flessibilità organizzativa e ottimizzazione della gestione delle risorse, umane e finanziarie;

d) previsione di controlli interni, finanziari sull'andamento della spesa, di efficienza ed economicità nella utilizzazione delle risorse, di efficacia sul raggiungimento dei risultati, al fine di conseguire la massima diminuzione dei costi amministrativi e la speditezza della procedura, nonché di valorizzare la responsabilità amministrativa e gestionale dei dirigenti regionali;

e) coordinamento dell'attività dei diversi uffici per il raggiungimento di finalità e politiche omogenee e massima collaborazione tra gli uffici, anche attraverso sistemi informatici di interconnessione e scambio di informazioni;

f) trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso la creazione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e per l'accesso ai documenti amministrativi;

g) responsabilizzazione del personale, la cui attività deve essere giudicata in base ai risultati;

h) contenimento della spesa.

 

 

TITOLO SECONDO

Organizzazione degli uffici

 

Sezione prima: Articolazione degli uffici

 

Art. 3

Ordinamento della struttura.

 

1. La struttura organizzativa regionale è articolata in uffici permanenti e temporanei.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono individuati sulla base di funzioni omogenee distinte tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto volti a garantire l'attività degli uffici finali.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti di direzione amministrativa, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, si distinguono uffici dirigenziali per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria e uffici di supporto agli organi regionali.

 

 

Sezione seconda: Uffici dirigenziali

 

Art. 4

Uffici dirigenziali permanenti.

 

1. Gli uffici dirigenziali permanenti si articolano in due livelli organizzativi:

a) le direzioni regionali;

b) i servizi.

2. Le direzioni regionali sono costituite per garantire l'esercizio organico e integrato delle funzioni regionali, finali e strumentali, attraverso attività di programmazione, coordinamento, raccolta e diffusione di informazioni, organizzazione delle risorse economico-finanziarie, tecnologiche e umane della Regione.

3. I servizi sono unità organizzative costituite all'interno delle direzioni regionali per lo svolgimento di specifiche funzioni omogenee o di prevalenti attività di disciplina puntuale, di gestione, di erogazione di servizi. I servizi sono centri di responsabilità della spesa attribuita per funzioni organiche.

4. I servizi possono essere costituiti anche come unità organizzative per lo svolgimento di prevalenti attività di programmazione, indirizzo, studio e ricerca.

5. Nell'ambito delle direzioni regionali sono inoltre costituite posizioni dirigenziali individuali, non aventi la direzione di strutture, riferite alle funzioni previste nell'articolo 19, comma 2, lettere c), d) ed e), eventualmente comportanti autonomi poteri di spesa nei limiti delle risorse assegnate.

 

 

Art. 5

Direzioni regionali.

 

1. Possono essere istituite non più di 10 direzioni regionali. La determinazione e la modifica del numero e delle aree di materie delle direzioni regionali è disposta con deliberazione del Consiglio regionale,

proposta della Giunta, di norma di seguito e in correlazione all'approvazione del documento politico-programmatico per la elezione del Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 51, comma 3, dello statuto.

2. Le direzioni regionali sono istituite con riferimento a grandi aree di materie omogenee, risultanti dall'accorpamento delle aree funzionali ed operative previste dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, integrate dalle previsioni di cui all'articolo 12, comma 2 ed all'articolo 38, comma 1.

 

 

Art. 6

Sezioni.

 

1. All'interno delle direzioni regionali e dei servizi possono essere costituite ulteriori unità organizzative, denominate sezioni, affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. Le sezioni sono costituite per lo svolgimento di attività strumentali a quelle dirigenziali di natura operativa o di supporto e sono caratterizzate dalla complessità delle competenze attribuite, tali da richiedere elevate competenze professionali e specializzazione adeguata. Le sezioni costituiscono unità organizzative volte a soddisfare esigenze risultanti da procedimenti amministrativi, dalla introduzione di sistemi di controllo di gestione e di monitoraggio dell'attività ovvero per rispondere ad esigenze organizzative complesse nell'ambito dell'articolazione delle competenze della direzione regionale e del servizio.

 

 

Art. 7

Uffici dirigenziali temporanei.

 

1. Per la realizzazione di obiettivi di interesse regionale, per la progettazione di programmi di rilevante entità e complessità, nonché per la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, possono essere istituiti uffici dirigenziali temporanei equiparati ai servizi.

2. L'atto istitutivo degli uffici di cui al comma 1 stabilisce:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;

b) le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente all'ufficio e le modalità di rientro negli uffici permanenti;

c) i tempi di realizzazione del progetto e di durata dell'ufficio, che non possono eccedere i due anni prorogabili una sola volta per un periodo non superiore ad un anno;

d) i rapporti funzionali e di collaborazione con gli uffici permanenti;

e) le modalità di verifica degli stati di avanzamento;

f) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile del progetto e dell'ufficio temporaneo.

 

 

Art. 8

Uffici dirigenziali non compresi nelle direzioni regionali.

 

1. Per favorire il necessario supporto organizzativo e gestionale ad organismi regionali dotati di autonomia funzionale ai sensi delle norme istitutive, il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono istituire, al di fuori delle direzioni regionali, uffici dirigenziali.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono equiparati ai servizi e sono centri di spesa. I relativi dirigenti responsabili gestiscono autonomamente specifici capitoli del bilancio regionale.

 

 

Sezione terza: Strutture speciali di supporto agli organi

 

Art. 9

Uffici di supporto agli organi di Governo e di direzione politica.

 

1. In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell'articolo 3, sono costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto al Vice Presidente della Giunta, agli assessori, al Presidente e ai membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni permanenti e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti (3).

2. Agli uffici di supporto compete esclusivamente l'espletamento delle attività inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono assegnati, non riconducibili nell'ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Giunta e del Consiglio regionale.

3. A ciascuno degli uffici di supporto al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente del Consiglio regionale, è preposto un responsabile anche di livello dirigenziale (4).

4. A ciascuno degli uffici di supporto ai membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, è preposto un responsabile di qualifica non superiore all'ottavo livello.

5. Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al comma 1, comprensivo del responsabile previsto dai commi 3 e 4, è stabilito in tre unità per il Presidente del Consiglio, in due unità per il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori, in una unità per i membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, i Presidenti delle commissioni permanenti e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti (5).

6. Il personale delle strutture di supporto di cui al presente articolo, è scelto tra i dipendenti del ruolo regionale o comandato da altre pubbliche amministrazioni. Nel limite di una unità per le strutture di supporto del Vice Presidente della Giunta, degli Assessori e del Presidente del Consiglio regionale, detto personale può essere scelto anche dal settore privato ed, in questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in favore di soggetti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere. Il relativo trattamento economico è determinato in corrispondenza dell'equipollente trattamento del personale regionale (6).

7. L'assegnazione, il comando o l'incarico nelle predette strutture cessano di diritto con la cessazione dall'incarico dell'organo proponente.

8. I responsabili degli uffici di supporto di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'incarico non possono essere titolari di nomine o di designazioni da parte degli organi regionali (7).

 

 

TITOLO TERZO

Disposizioni per gli uffici e per il personale del Consiglio (8)

 

Art. 10

Autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

 

[1. Le strutture organizzative del Consiglio regionale, in attuazione degli articoli 44 e 83 dello statuto, sono regolate secondo le disposizioni recate dal presente titolo.

2. Per quanto non stabilito nel presente titolo, si intende sostituita la Giunta regionale con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti con disposizioni di legge] (9).

 

 

Art. 11

Dotazione organica del Consiglio.

 

[1. Il personale del Consiglio è posto alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di presidenza, fermo restando il trattamento giuridico ed economico del personale regionale.

2. La Giunta regionale non può adottare provvedimenti relativi al personale del Consiglio regionale, se non previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

3. La dotazione organica del Consiglio ed i criteri per il relativo utilizzo sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, proposta dell'Ufficio di presidenza, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale] (10).

 

 

Art. 12

Principi organizzativi.

 

[1. Gli uffici del Consiglio regionale costituiscono la struttura di servizio per lo svolgimento dell'attività del Consiglio, dei suoi organi e dei singoli consiglieri.

2. Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in un'unica direzione e si articolano in servizi e sezioni.

I servizi si distinguono in:

a) servizi permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo;

b) servizi temporanei per la realizzazione di specifici progetti, ai sensi dell'articolo 7.

3. Sono altresì previste unità di supporto specialistico aventi le caratteristiche descritte al comma 5 dell'articolo 4] (11).

 

 

Art. 13

Segretario generale del Consiglio.

 

[1. La responsabilità della direzione di cui all'articolo 12 è affidata al Segretario generale del Consiglio.

2. Il Segretario generale del Consiglio è nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'Ufficio di presidenza, a cui risponde, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 29 ed è equiparato al direttore regionale.

3. Il Segretario generale, in attuazione delle direttive dell'Ufficio di presidenza secondo il disposto dell'articolo 38 dello statuto, esercita le competenze di cui all'articolo 25, in quanto applicabili] (12).

 

 

Art. 14

Disposizioni transitorie.

 

[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di presidenza:

a) definisce le competenze della Segreteria generale, dei servizi e delle unità di supporto specialistico;

b) designa il Segretario generale;

c) propone al Consiglio regionale la dotazione organica e definisce i criteri per la organizzazione dei servizi] (13).

 

 

Art. 15

Procedure concorsuali.

 

[1. Per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza si avvale di concorsi unici, nel rispetto di criteri stabiliti da una programmazione annuale tra Giunta e lo stesso Ufficio di presidenza. I concorsi unici sono banditi dalla Giunta previa intesa con l'Ufficio di presidenza, anche in relazione alla ripartizione di posti messi a concorso.

2. Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessità di acquisire figure professionali, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, nell'ambito del 10 per cento della quota dirigenziale assegnata dal contingente, può conferire incarichi ad esperti mediante contratto privatistico a tempo determinato] (14).

 

 

Art. 16

Mobilità.

 

[1. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità del personale è attuata d'intesa tra le direzioni regionali] (15).

 

 

Art. 17

Relazioni sindacali.

 

[1. Per quanto attiene le problematiche specifiche del personale del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza attiva un sistema di informazione preventiva e di confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993] (16).

 

 

TITOLO QUARTO

Indirizzo politico e dirigenza

 

Sezione prima: Indirizzo politico, qualifica dirigenziale, competenze dei dirigenti e conferimento degli incarichi dirigenziali

 

Art. 18

Indirizzo politico-amministrativo.

 

1. Competono alla Giunta regionale:

a) la definizione degli obiettivi generali dell'azione regionale delle politiche da perseguire, dei risultati da raggiungere e dei programmi da attuare, nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo;

b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;

c) la determinazione della dotazione organica di ciascuna direzione regionale;

d) la individuazione, all'interno delle direzioni regionali, dei servizi permanenti e temporanei, delle posizioni dirigenziali individuali di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 e di cui all'art. 7;

e) la individuazione dei servizi non compresi nelle direzioni regionali di cui all'art. 8;

f) il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28;

g) la verifica dei risultati e della rispondenza dell'attività gestionale agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

h) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni regionali;

i) la cura dei rapporti di tipo politico esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie dei dirigenti;

l) la fissazione dei criteri per la nomina dei responsabili delle sezioni.

2. Con riferimento alla dotazione organica del Consiglio regionale, le funzioni di cui al precedente comma 1 competono, per i punti b) e c) al Consiglio regionale e per gli altri punti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale approva le convenzioni, gli accordi e le intese di interesse della Regione con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria e sindacali.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio, in allegato al disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale, una relazione sullo stato dell'amministrazione.

 

 

Art. 19

Qualifica dirigenziale.

 

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di «dirigente» ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

2. Ai dirigenti sono affidate dalla Giunta regionale e dai direttori regionali, per le rispettive competenze, secondo le disposizioni della presente legge e della contrattazione collettiva per l'area della dirigenza:

a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;

b) funzioni di direzione di strutture organizzative temporanee;

c) funzioni ispettive, di vigilanza e di valutazione che si estrinsecano nella verifica, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

d) funzioni di prestazioni professionali, di consulenza, di studio e di ricerca;

e) funzioni di raccolta, elaborazione e distribuzione dati ed informazioni nell'ambito del sistema informativo regionale.

3. Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:

a) direttore regionale;

b) dirigente di servizio.

 

 

Art. 20

Accesso alla qualifica di dirigente.

 

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso o di corso-concorso, che deve in ogni caso richiedere:

a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

b) esperienza professionale maturata:

1) per anni cinque nella qualifica VIII del ruolo regionale;

2) per anni sette nella qualifica VII del ruolo regionale;

3) per anni cinque nell'ex carriera direttiva delle altre amministrazioni pubbliche, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private in qualifica dirigenziale.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da determinarsi tra il 25 e il 50 per cento, i candidati di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private ovvero presso la Regione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti

messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti ad esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso.

5. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio a carico della Regione.

6. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite, per entrambe le modalità di accesso e in armonia con la disciplina stabilita per i dirigenti delle amministrazioni statali:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in una percentuale tra il 30 e il 50 per cento, al corso-concorso;

b) quando non si tratti di posto unico, la riserva di posti prevista per il personale del ruolo regionale, in misura non superiore al 35 per cento. La valutazione dei titoli per i posti non rientranti nella riserva non può superare il 20 per cento del punteggio;

c) le modalità di svolgimento delle selezioni;

d) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

 

 

Art. 21

Competenze della dirigenza.

 

1. Compete alla dirigenza collaborare con la Giunta regionale e con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, contribuire alla elaborazione di programmi, proposte e schemi di disegni di legge e di regolamento, assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politica fornendo anche i necessari dati informativi.

2. Competono, in particolare, alla dirigenza:

a) la direzione delle strutture organizzative assegnate e relativa proposta quali-quantitativa di dotazione organica, la verifica dei risultati e il controllo dei tempi e dei costi dell'azione amministrativa;

b) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza, nonché l'elaborazione di relazioni, pareri e proposte;

c) la proposta di progetti esecutivi di gestione con l'indicazione della dotazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

d) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le assegnazioni di quote finanziarie agli uffici sono determinate dalla Giunta anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.

3. Spettano alla dirigenza la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.

4. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi. Gli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati dai dirigenti sono comunicati alla Giunta regionale e ai direttori regionali, i quali, entro i successivi dieci giorni, possono rinviare l'atto al dirigente, con richiesta motivata di riesame. La Giunta regionale, su proposta dei direttori regionali competenti, può nominare dirigenti ad acta per i casi di omissione o ritardo nell'esercizio delle funzioni conferite ai dirigenti che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico.

 

 

Art. 22

Responsabilità della dirigenza.

 

1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 21 e nei limiti delle rispettive competenze e nel quadro degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica, i dirigenti sono responsabili:

a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo delle determinazioni assunte;

b) del conseguimento degli obiettivi nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;

c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri che garantiscano pari opportunità tra uomini e donne;

d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;

e) della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa;

f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici.

3. I dirigenti rispondono ai direttori regionali del conseguimento degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, in relazione alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità individuate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il rispettivo personale, che si avvalgono per le

relative verifiche del nucleo di valutazione di cui all'articolo 31.

 

 

Art. 23

Incarichi e incompatibilità.

 

1. Il dirigente e gli altri dipendenti regionali non possono impegnarsi in alcuna attività professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle proprie responsabilità.

2. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

3. Debbono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione del dirigente responsabile delle risorse umane gli incarichi dei dirigenti e degli altri dipendenti regionali, che non rientrino nei casi di esclusione ovvero nei casi specificati in un codice disciplinare approvato dalla Giunta medesima, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo sono considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

 

 

Art. 24

Graduazione delle posizioni dirigenziali.

 

1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di posizione così come definito dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza.

2. La graduazione delle posizioni è definita, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore regionale competente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, sentiti gli altri direttori regionali.

3. All'atto della istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di uffici temporanei di cui all'articolo 7, la Giunta regionale provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2. Il sistema di graduazione delle posizioni è, altresì, aggiornato quando siano introdotte modifiche rilevanti rispetto ai compiti, alla loro complessità, al grado di autonomia e di responsabilità e alle risorse assegnate alle singole strutture.

4. Per il personale della dotazione organica del Consiglio regionale, la Giunta regionale delibera sulla base della proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

 

 

Art. 25

Competenze e poteri dei direttori regionali.

 

1. I direttori regionali, nell'ambito dell'incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo della Giunta regionale:

a) contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta;

b) propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie;

c) verificano la funzionalità organizzativa degli uffici dirigenziali e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;

d) propongono alla Giunta le quote di bilancio da assegnare alle strutture dirigenziali sentiti i dirigenti di servizio, in stretta relazione con gli obiettivi della programmazione regionale;

e) esercitano poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse messe a loro disposizione per le strutture di supporto alle direzioni regionali;

f) propongono alla Giunta regionale la individuazione dei servizi e delle posizioni individuali dirigenziali, nonché il conferimento dei relativi incarichi;

g) provvedono, su proposta dei responsabili dei servizi interessati, alla individuazione delle sezioni e al conferimento dei rispettivi incarichi;

h) fermo restando la non interferenza nei procedimenti amministrativi di competenza dei servizi e delle sezioni, adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese la valutazione delle prestazioni, l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, l'adozione delle misure in materia disciplinare nel rispetto della normativa stabilita dai contratti collettivi;

i) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative;

l) adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione tecnico-finanziaria e delle decisioni organizzative;

m) esercitano le funzioni di coordinamento dell'attività dei dirigenti, sia di servizio che titolari di posizioni individuali, anche mediante la formazione di gruppi di lavoro.

 

 

Art. 26

Competenze e poteri dei dirigenti dei servizi.

 

1. I dirigenti in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta e dal direttore regionale:

a) provvedono alla direzione delle unità organizzative cui sono preposti, alla gestione e alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;

b) propongono al Direttore regionale l'individuazione delle sezioni e il conferimento dei relativi incarichi;

c) esercitano per quanto di competenza, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;

d) curano la verifica e il controllo degli adempimenti di spettanza dei servizi di cui sono responsabili, con l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di necessità, urgenza o inerzia;

e) propongono al direttore regionale la quantificazione della dotazione delle risorse da destinare alle diverse finalità;

f) adottano atti relativi all'attribuzione dei trattamenti economici accessori, alla valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura prevista dalla vigente normativa;

g) provvedono alla verifica periodica della produttività e dei carichi di lavoro delle unità organizzative, analizzando e controllando costi e rendimenti dell'azione amministrativa;

h) propongono alla Giunta regionale la costituzione in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi.

 

 

Art. 27

Comitato di direzione.

 

1. È istituito nell'ambito di ciascuna direzione regionale, ivi compreso il Consiglio regionale, il comitato di direzione composto dal direttore e dai dirigenti assegnati alle direzioni regionali.

2. Il comitato di direzione si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del direttore regionale, ed esamina il programma di lavoro nonché i problemi funzionali ed organizzativi degli uffici nei quali si articola la direzione.

 

 

Art. 28

Conferimento degli incarichi dirigenziali.

 

1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale la Giunta regionale fissa preventivamente i criteri tenendo conto:

a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire;

b) dei programmi e dei progetti da realizzare;

c) delle attitudini e della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;

d) dei risultati conseguiti in precedenza.

2. L'incarico di responsabile dei servizi può essere conferito con contratto di diritto privato ad esperti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 20 per l'accesso alla qualifica di dirigente. La durata del contratto non può eccedere quella della legislatura, ed è rinnovabile.

3. Gli incarichi di responsabili di servizi dirigenziali conferiti ad esperti esterni all'amministrazione non possono eccedere il 10 per cento del numero complessivo dei predetti servizi.

4. Il conferimento di incarichi ad esperti esterni va conferito solamente in assenza di comprovate professionalità all'interno della dirigenza regionale.

5. La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza. Per le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità. Di norma gli incarichi predetti hanno durata quinquennale e sono rinnovabili per una sola volta.

 

 

Art. 29

Incarico di direttore regionale.

 

1. L'incarico di direttore regionale è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta nella stessa direzione. La durata dell'incarico non può, comunque, eccedere quella della legislatura regionale.

2. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il contratto di diritto privato prevederà una proroga del rapporto comunque non eccedente il trimestre dall'insediamento dei nuovi organi.

3. L'incarico è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere e, comunque, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle regioni, alle amministrazioni dello Stato, a enti pubblici o aziende private, a settori della ricerca e dell'università o alle libere professioni.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto dal comma 1. Salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, è disposta dal servizio competente in materia di personale, la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4, è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale, corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.

5. Il trattamento economico, contrattato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per le figure dirigenziali equivalenti.

6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati nel provvedimento giuntale di conferimento dell'incarico.

7. Degli incarichi di direttore regionale è data comunicazione alla commissione consiliare competente in materia di personale e organizzazione, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali.

 

 

Art. 30

Funzioni vicarie.

 

1. La Giunta, all'atto del conferimento di un incarico dirigenziale, provvede ad individuare il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del titolare dell'incarico.

2. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sostituzione dei dirigenti.

Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi, comunque non oltre i limiti temporali precedentemente indicati.

 

 

Art. 31

Verifica dei risultati.

 

[1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.

2. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo di valutazione nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio, e composto da esperti esterni all'amministrazione regionale e da un dirigente regionale, particolarmente qualificati in tecniche di

valutazione del personale. Il predetto nucleo risponde alla Giunta e all'Ufficio di presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze.

3. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto nel CCNL e nonché:

a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;

c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

d) della capacità di promuovere e gestire l'innovazione sul piano organizzativo, gestionale e tecnologico;

e) della capacità di alimentare e promuovere flussi informativi-funzionali al sistema informativo.

4. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative in cui si è svolta l'attività, nonché di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità delle risorse.

5. Con provvedimento della Giunta, sentiti i direttori regionali, vengono definiti:

a) le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;

b) i collegamenti e i rapporti tra i direttori regionali, i dirigenti e il nucleo di valutazione di cui al comma 2;

c) le modalità del contraddittorio in attuazione delle procedure previste dal CCNL.

6. Qualora siano evidenziati risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale dispone i provvedimenti conseguenti, con le procedure e le determinazioni previste dal CCNL per l'area della dirigenza] (17).

 

 

TITOLO QUINTO

Dotazione organica del personale

 

Art. 32

Procedura per la definizione della dotazione organica.

 

1. In sede di approvazione del bilancio pluriennale viene stabilita la spesa complessiva per oneri diretti, riflessi e accessori per il personale regionale in relazione agli obiettivi e alle politiche che si intendono perseguire, ivi comprese le dinamiche previste per le varie voci di costo.

2. Qualora la definizione dell'organico comporti oneri finanziari eccedenti i limiti di cui al comma 1 si provvede in ogni caso con legge di variazione del bilancio.

3. La Giunta regionale procede periodicamente, e comunque a cadenza massima triennale, alla verifica della struttura organizzativa nel rispetto dei principi della presente legge e tenendo conto dei seguenti elementi:

a) attribuzione di competenze o delega di funzioni agli enti locali;

b) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi;

c) verifica dei carichi di lavoro dei servizi delle varie direzioni regionali.

4. La definizione e l'aggiornamento della struttura organizzativa e dell'organico sono effettuati previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 33

Dotazione organica della dirigenza.

 

1. La dotazione organica della qualifica dirigenziale, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ammonta a 248 unità. In tale dotazione non sono compresi i posti di direttore regionale.

2. Qualora dalla ridefinizione delle funzioni dirigenziali e dalle rilevazioni periodiche dei carichi di lavoro risultino in esubero posti della qualifica di dirigente, la Giunta regionale può procedere alla loro soppressione, determinando aliquote annuali sino al 31 dicembre 1999 in relazione alle effettive esigenze di utilizzazione dei dirigenti in servizio.

3. In relazione al trasferimento e alla delega di funzioni regionali alle province e agli altri enti locali la dotazione organica viene corrispondentemente ridotta con soppressione delle strutture organizzative interessate dal trasferimento e dalla delega.

 

 

TITOLO SESTO

Relazioni sindacali e pari opportunità

 

Art. 34

Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative.

 

1. La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

2. Il sistema delle relazioni sindacali è definito dai contratti collettivi.

3. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi, le procedure e le modalità di svolgimento della partecipazione sindacale sono definite con i protocolli di relazioni sindacali di cui all'articolo 35.

 

 

Art. 35

Protocolli di relazioni sindacali.

 

1. La Regione stipula protocolli di relazioni sindacali con i quali sono definiti materie e metodi di contrattazione sindacale.

 

 

Art. 36

Partecipazione del Comitato per le pari opportunità.

 

1. La Regione consulta il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, sulle misure di carattere generale che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle più elevate posizioni organizzative.

2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata nonché dalla normativa statale e dalle direttive dell'Unione europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del Comitato.

 

 

TITOLO SETTIMO

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 37

Personale degli enti e agenzie regionali.

 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese al personale degli enti pubblici non economici, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione.

 

 

Art. 38

Prima individuazione delle strutture dirigenziali e determinazione delle dotazioni organiche.

 

1. In prima applicazione della presente legge e al fine di sperimentare il nuovo modello organizzativo, è istituita la direzione regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali, competente in materia di attività di coordinamento generale inerenti al funzionamento delle strutture organizzative regionali di amministrazione diretta, all'acquisizione e alla gestione coordinata delle risorse umane e strumentali di impiego generale per l'amministrazione regionale, nonché alla formazione e gestione del bilancio, al coordinamento delle attività di gestione finanziaria e contabile degli uffici regionali.

2. Sono confermate le seguenti aree funzionali ed operative della Giunta regionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, che verranno soppresse all'atto della istituzione delle direzioni regionali ai sensi dell'art. 5:

1) Uffici della Presidenza della Giunta regionale;

2) Programmazione socio-economica;

3) Agricoltura e foreste;

4) Economia e lavoro;

5) Assetto del territorio - Piano urbanistico territoriale;

6) Ambiente e infrastrutture;

7) Istruzione e cultura;

8) Servizi socio-sanitari.

Le attribuzioni e le missioni dell'area funzionale Segreteria della Giunta e affari giuridici sono assegnate all'area Uffici della Presidenza della Giunta regionale; le attribuzioni e le missioni dell'area operativa Turismo e commercio sono assegnate all'area Economia e lavoro per quanto attiene al commercio e all'area Istruzione e cultura per quanto attiene al turismo; all'area Programmazione socio-economica restano confermate le attribuzioni dell'area funzionale Programmazione e bilancio, con esclusione di quelle relative all'Ufficio bilancio, ragioneria, tributi e finanze e all'Ufficio del Piano urbanistico territoriale e alle correlate posizioni di staff; all'area operativa Assetto del territorio sono assegnate le attribuzioni dell'Ufficio del Piano urbanistico territoriale e correlata posizione di staff.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a conferire l'incarico di Direttore regionale, e per le rimanenti aree funzionali ed operative, di Coordinatore, nonché, su designazione dell'Ufficio di presidenza, l'incarico di Segretario generale del Consiglio.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, su proposta del Direttore regionale e sentiti i coordinatori:

a) costituisce i servizi e le altre posizioni dirigenziali individuali, di cui agli artt. 4, 7 e 8;

b) conferisce i relativi incarichi dirigenziali nel rispetto dei criteri di cui all'art. 28.

5. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, il Direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali, il Segretario generale del Consiglio e i coordinatori, per le rispettive competenze, costituiscono le sezioni di cui all'art. 6 e nominano i relativi responsabili su proposta dei dirigenti dei servizi.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, su proposta del Direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali, del Segretario generale del Consiglio e dei coordinatori, per le rispettive competenze:

a) determina per i servizi della direzione e per le strutture dirigenziali di servizio delle aree di cui al comma 2, la dotazione organica ripartendola per qualifiche funzionali, articolate per profili professionali;

b) determina conseguentemente, con le modalità e i vincoli previsti nell'art. 32, la consistenza della dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, come rideterminata provvisoriamente dall'art. 39 sulla base della valutazione dei carichi di lavoro già rilevati, tenendo altresì conto delle dotazioni organiche degli enti, aziende ed agenzie regionali.

7. I provvedimenti di cui ai commi 4, lett. a) e 6, lett. a) sono assunti dalla Giunta regionale previo esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le competenze attribuite alla Giunta regionale ed al Direttore regionale dal presente articolo, commi 4 e 5, spettano, rispettivamente all'Ufficio di presidenza ed al Segretario generale del Consiglio per quanto attiene all'organizzazione ed al personale assegnato alle strutture organizzative del Consiglio.

9. Le determinazioni di cui al comma 6 sono assunte dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, per quanto riguarda l'organico del Consiglio.

10. Non possono essere costituite più di settanta strutture dirigenziali permanenti ivi comprese quelle del Consiglio regionale e degli enti e aziende regionali che utilizzano personale del ruolo regionale.

11. Dalla data di conferimento dei relativi incarichi, il direttore regionale e i coordinatori di cui al comma 3, nonché i dirigenti delle altre strutture organizzative, assumono piena titolarità delle loro attribuzioni.

Fino a tale data continua ad applicarsi la vigente disciplina dell'organizzazione degli uffici e degli incarichi dirigenziali.

12. Fino alla istituzione delle direzioni, i dirigenti cui è conferito, ai sensi del comma 3, l'incarico di coordinatore delle aree funzionali ed operative indicate nel comma 2, svolgono le funzioni previste dall'articolo 67 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

13. I dirigenti in soprannumero rispetto alla dotazione organica, così come determinata ai sensi dell'art. 33, comma 1, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità secondo la disciplina indicata nel comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto

comunque conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33.

14. Entro e non oltre il diciottesimo mese dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, cessa la fase di prima applicazione e si provvede, anche in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5, all'integrale passaggio a regime della presente normativa.

 

 

Art. 39

Piante organiche.

 

1. Sino alla rideterminazione della pianta organica complessiva del ruolo di cui all'articolo 38, comma 6, lett. b), la dotazione organica del ruolo regionale, per le qualifiche non dirigenziali, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, è temporaneamente confermata in misura pari ai posti coperti alla data del 31 agosto 1993, compresi i posti prenotati secondo le tipologie indicate nel comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e nei termini previsti dall'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

 

Art. 40

Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del personale connessa ai processi di riassetto delle strutture organizzative.

 

1. A seguito dei processi di revisione della dotazione organica, attuati in applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dell'art. 38 della presente legge, la Giunta regionale può procedere alla indizione di concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente (18).

2. I concorsi sono indetti, in relazione ai risultati emersi dalla verifica dei carichi di lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i requisiti di ammissione ai concorsi e per le commissioni d'esame valgono le vigenti disposizioni in materia (19).

4. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso (20).

5. Per le finalità di cui al comma 1, si dà altresì applicazione alle procedure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, in relazione alle esigenze funzionali rilevate dalla verifica dei carichi di lavoro.

 

 

Art. 41

Norma transitoria per il personale assunto ai sensi della legge regionale n. 31 del 1991.

 

1. In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, che alla data del 30 novembre 1996 utilizzava personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive pubbliche indette, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, con D.P.G.R. 15 giugno 1994, n. 408 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6,

comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (21).

2. I concorsi di cui al comma precedente sono regolati dalle norme vigenti in materia (22).

3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato potrà avvenire solo per la copertura di posti vacanti nell'organico del ruolo regionale di qualifica e profilo professionale corrispondenti alle qualifiche e profili per i quali il personale è stato reclutato a tempo determinato (23).

4. I contratti a tempo determinato del personale di cui al comma 1, sono prorogati sino alla sottoscrizione del contratto individuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

 

 

Art. 42

Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

 

1. In attuazione dell'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nella prima applicazione della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, un quarto dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante concorso pubblico per esami è attribuita mediante concorsi per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrati da colloquio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale in possesso di diploma di laurea con anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica ottava, ovvero con dodici anni di effettivo servizio nella qualifica settima.

 

 

Art. 43

Disposizioni abrogate.

 

1. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare:

- articoli 12, 16, da 18 a 22 e 42, commi da 3 a 9, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46;

- legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni;

- articoli 9, 12, lettera b), la tabella A del Reg. 23 aprile 1985, n. 2, limitatamente alla qualifica dirigenziale;

- articoli 5 e da 31 a 34 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27;

- articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22;

- articoli 30 e 37 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23;

- tabella A della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, limitatamente alla dotazione organica della qualifica dirigenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinanti le funzioni dirigenziali restano in vigore fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 38.

3. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui all'articolo 42 del CCNL 1994-1997, restano, altresì, in vigore le disposizioni relative ai requisiti per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale, nonché per la mobilità verticale e quella orizzontale delle qualifiche non dirigenziali, di cui all'allegato D) della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 44

Norma finanziaria.

 

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme previste sugli appositi capitoli negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1997 e successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera a), L.R. 23 marzo 2000, n. 26.

(4) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), L.R. 23 marzo 2000, n. 26.

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera c), L.R. 23 marzo 2000, n. 26.

(6) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera d), L.R. 23 marzo 2000, n. 26.

(7) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), L.R. 23 marzo 2000, n. 26.

(8) Il presente titolo, contenente gli articoli da 10 a 17, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(9) L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(10) L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(11) L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(12) L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(13) L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(14) L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(15) L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(16) L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

(17) Articolo abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera c), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 ottobre 1997, n. 29.

(19) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 2 ottobre 1997, n. 29.

(20) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 2 ottobre 1997, n. 29.

(21) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 2 ottobre 1997, n. 29.

(22) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 2 ottobre 1997, n. 29.

(23) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 2 ottobre 1997, n. 29.