L.R.
22 aprile 1997, n. 15 (1).
Norme
sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale (1-bis)
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 aprile 1997, n. 21.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 20 marzo 2001,
n. 7.
(2)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 16, comma 2, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
TITOLO
PRIMO
Principi
generali
Art.
1
Oggetto
e finalità.
1.
La presente legge detta norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e
sulla dirigenza regionale, adeguando l'ordinamento regionale ai principi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali.
2.
Le norme della presente legge tendono a garantire i diritti dei cittadini, la
imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione
amministrativa regionale.
Art.
2
Obiettivi
e criteri generali.
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 la disciplina dell'organizzazione degli
uffici e della dirigenza è ispirata ai seguenti criteri generali:
a)
attuazione del principio della distinzione tra competenze e responsabilità
degli organi di indirizzo politico e della dirigenza;
b)
riorganizzazione degli uffici coerente con l'obiettivo dell'attuazione dei
principi di decentramento delle funzioni amministrative operative e dei relativi
servizi agli enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del
principio di sussidiarietà di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439;
c)
articolazione e individuazione degli uffici in rapporto alle effettive funzioni
e servizi di competenza regionale, secondo criteri di flessibilità
organizzativa e ottimizzazione della gestione delle risorse, umane e
finanziarie;
d)
previsione di controlli interni, finanziari sull'andamento della spesa, di
efficienza ed economicità nella utilizzazione delle risorse, di efficacia sul
raggiungimento dei risultati, al fine di conseguire la massima diminuzione dei
costi amministrativi e la speditezza della procedura, nonché di valorizzare la
responsabilità amministrativa e gestionale dei dirigenti regionali;
e)
coordinamento dell'attività dei diversi uffici per il raggiungimento di
finalità e politiche omogenee e massima collaborazione tra gli uffici, anche
attraverso sistemi informatici di interconnessione e scambio di informazioni;
f)
trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso la creazione di apposite
strutture per l'informazione dei cittadini e per l'accesso ai documenti
amministrativi;
g)
responsabilizzazione del personale, la cui attività deve essere giudicata in
base ai risultati;
h)
contenimento della spesa.
TITOLO
SECONDO
Organizzazione
degli uffici
Sezione
prima: Articolazione degli uffici
Art.
3
Ordinamento
della struttura.
1.
La struttura organizzativa regionale è articolata in uffici permanenti e
temporanei.
2.
Gli uffici di cui al comma 1 sono individuati sulla base di funzioni omogenee
distinte tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto volti a
garantire l'attività degli uffici finali.
3.
Al fine di dare piena attuazione al principio della distinzione tra compiti di
direzione politica e compiti di direzione amministrativa, di cui all'articolo 3
del decreto legislativo n. 29 del 1993, si distinguono uffici dirigenziali per
lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria
e uffici di supporto agli organi regionali.
Sezione
seconda: Uffici dirigenziali
Art.
4
Uffici
dirigenziali permanenti.
1.
Gli uffici dirigenziali permanenti si articolano in due livelli organizzativi:
a)
le direzioni regionali;
b)
i servizi.
2.
Le direzioni regionali sono costituite per garantire l'esercizio organico e
integrato delle funzioni regionali, finali e strumentali, attraverso attività
di programmazione, coordinamento, raccolta e diffusione di informazioni,
organizzazione delle risorse economico-finanziarie, tecnologiche e umane della
Regione.
3.
I servizi sono unità organizzative costituite all'interno delle direzioni
regionali per lo svolgimento di specifiche funzioni omogenee o di prevalenti
attività di disciplina puntuale, di gestione, di erogazione di servizi. I
servizi sono centri di responsabilità della spesa attribuita per funzioni
organiche.
4.
I servizi possono essere costituiti anche come unità organizzative per lo
svolgimento di prevalenti attività di programmazione, indirizzo, studio e
ricerca.
5.
Nell'ambito delle direzioni regionali sono inoltre costituite posizioni
dirigenziali individuali, non aventi la direzione di strutture, riferite alle
funzioni previste nell'articolo 19, comma 2, lettere c), d) ed e),
eventualmente comportanti autonomi poteri di spesa nei limiti delle risorse
assegnate.
Art.
5
Direzioni
regionali.
1.
Possono essere istituite non più di 10 direzioni regionali. La determinazione e
la modifica del numero e delle aree di materie delle direzioni regionali è
disposta con deliberazione del Consiglio regionale,
proposta
della Giunta, di norma di seguito e in correlazione all'approvazione del
documento politico-programmatico per la elezione del Presidente della Giunta ai
sensi dell'articolo 51, comma 3, dello statuto.
2.
Le direzioni regionali sono istituite con riferimento a grandi aree di materie
omogenee, risultanti dall'accorpamento delle aree funzionali ed operative
previste dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, integrate dalle
previsioni di cui all'articolo 12, comma 2 ed all'articolo 38, comma 1.
Art.
6
Sezioni.
1.
All'interno delle direzioni regionali e dei servizi possono essere costituite
ulteriori unità organizzative, denominate sezioni, affidate alla responsabilità
di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
2.
Le sezioni sono costituite per lo svolgimento di attività strumentali a quelle
dirigenziali di natura operativa o di supporto e sono caratterizzate dalla
complessità delle competenze attribuite, tali da richiedere elevate competenze
professionali e specializzazione adeguata. Le sezioni costituiscono unità
organizzative volte a soddisfare esigenze risultanti da procedimenti
amministrativi, dalla introduzione di sistemi di controllo di gestione e di monitoraggio
dell'attività ovvero per rispondere ad esigenze organizzative complesse
nell'ambito dell'articolazione delle competenze della direzione regionale e del
servizio.
Art.
7
Uffici
dirigenziali temporanei.
1.
Per la realizzazione di obiettivi di interesse regionale, per la progettazione
di programmi di rilevante entità e complessità, nonché per la realizzazione di
progetti innovativi o sperimentali, possono essere istituiti uffici
dirigenziali temporanei equiparati ai servizi.
2.
L'atto istitutivo degli uffici di cui al comma 1 stabilisce:
a)
gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
b)
le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente all'ufficio e
le modalità di rientro negli uffici permanenti;
c)
i tempi di realizzazione del progetto e di durata dell'ufficio, che non possono
eccedere i due anni prorogabili una sola volta per un periodo non superiore ad
un anno;
d)
i rapporti funzionali e di collaborazione con gli uffici permanenti;
e)
le modalità di verifica degli stati di avanzamento;
f)
le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile del progetto e
dell'ufficio temporaneo.
Art.
8
Uffici
dirigenziali non compresi nelle direzioni regionali.
1.
Per favorire il necessario supporto organizzativo e gestionale ad organismi
regionali dotati di autonomia funzionale ai sensi delle norme istitutive, il
Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta
regionale, per le rispettive competenze, possono istituire, al di fuori delle
direzioni regionali, uffici dirigenziali.
2.
Gli uffici di cui al comma 1 sono equiparati ai servizi e sono centri di spesa.
I relativi dirigenti responsabili gestiscono autonomamente specifici capitoli
del bilancio regionale.
Sezione
terza: Strutture speciali di supporto agli organi
Art.
9
Uffici
di supporto agli organi di Governo e di direzione politica.
1.
In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell'articolo 3, sono
costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto al Vice Presidente
della Giunta, agli assessori, al Presidente e ai membri dell'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni permanenti
e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti (3).
2.
Agli uffici di supporto compete esclusivamente l'espletamento delle attività
inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono assegnati, non
riconducibili nell'ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre
articolazioni organizzative della Giunta e del Consiglio regionale.
3.
A ciascuno degli uffici di supporto al Vice Presidente della Giunta, agli
Assessori e al Presidente del Consiglio regionale, è preposto un responsabile
anche di livello dirigenziale (4).
4.
A ciascuno degli uffici di supporto ai membri dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e al
Presidente del Collegio dei revisori dei conti, è preposto un responsabile di
qualifica non superiore all'ottavo livello.
5.
Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al comma 1,
comprensivo del responsabile previsto dai commi 3 e 4, è stabilito in tre unità
per il Presidente del Consiglio, in due unità per il Vice Presidente della
Giunta e gli Assessori, in una unità per i membri dell'Ufficio di presidenza
del Consiglio, i Presidenti delle commissioni permanenti e il Presidente del
Collegio dei revisori dei conti (5).
6.
Il personale delle strutture di supporto di cui al presente articolo, è scelto
tra i dipendenti del ruolo regionale o comandato da altre pubbliche
amministrazioni. Nel limite di una unità per le strutture di supporto del Vice
Presidente della Giunta, degli Assessori e del Presidente del Consiglio
regionale, detto personale può essere scelto anche dal settore privato ed, in
questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo
interessato, con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a
tempo determinato, in favore di soggetti in possesso di comprovati requisiti
professionali adeguati alle mansioni da svolgere. Il relativo trattamento
economico è determinato in corrispondenza dell'equipollente trattamento del
personale regionale (6).
7.
L'assegnazione, il comando o l'incarico nelle predette strutture cessano di
diritto con la cessazione dall'incarico dell'organo proponente.
8.
I responsabili degli uffici di supporto di cui al presente articolo, per tutta
la durata dell'incarico non possono essere titolari di nomine o di designazioni
da parte degli organi regionali (7).
TITOLO
TERZO
Disposizioni
per gli uffici e per il personale del Consiglio (8)
Art.
10
Autonomia
organizzativa del Consiglio regionale.
[1.
Le strutture organizzative del Consiglio regionale, in attuazione degli
articoli 44 e 83 dello statuto, sono regolate secondo le disposizioni recate
dal presente titolo.
2.
Per quanto non stabilito nel presente titolo, si intende sostituita la Giunta
regionale con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nell'esercizio
dei compiti ad essa attribuiti con disposizioni di legge] (9).
Art.
11
Dotazione
organica del Consiglio.
[1.
Il personale del Consiglio è posto alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di
presidenza, fermo restando il trattamento giuridico ed economico del personale
regionale.
2.
La Giunta regionale non può adottare provvedimenti relativi al personale del
Consiglio regionale, se non previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
3.
La dotazione organica del Consiglio ed i criteri per il relativo utilizzo sono
approvati con deliberazione del Consiglio regionale, proposta dell'Ufficio di
presidenza, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale
regionale] (10).
Art.
12
Principi
organizzativi.
[1.
Gli uffici del Consiglio regionale costituiscono la struttura di servizio per
lo svolgimento dell'attività del Consiglio, dei suoi organi e dei singoli
consiglieri.
2.
Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in un'unica direzione e
si articolano in servizi e sezioni.
I
servizi si distinguono in:
a)
servizi permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere
continuativo;
b)
servizi temporanei per la realizzazione di specifici progetti, ai sensi
dell'articolo 7.
3.
Sono altresì previste unità di supporto specialistico aventi le caratteristiche
descritte al comma 5 dell'articolo 4] (11).
Art.
13
Segretario
generale del Consiglio.
[1.
La responsabilità della direzione di cui all'articolo 12 è affidata al
Segretario generale del Consiglio.
2.
Il Segretario generale del Consiglio è nominato dalla Giunta regionale su
designazione dell'Ufficio di presidenza, a cui risponde, secondo i criteri e
con le modalità di cui all'articolo 29 ed è equiparato al direttore regionale.
3.
Il Segretario generale, in attuazione delle direttive dell'Ufficio di
presidenza secondo il disposto dell'articolo 38 dello statuto, esercita le
competenze di cui all'articolo 25, in quanto applicabili] (12).
Art.
14
Disposizioni
transitorie.
[1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio
di presidenza:
a)
definisce le competenze della Segreteria generale, dei servizi e delle unità di
supporto specialistico;
b)
designa il Segretario generale;
c)
propone al Consiglio regionale la dotazione organica e definisce i criteri per
la organizzazione dei servizi] (13).
Art.
15
Procedure
concorsuali.
[1.
Per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del Consiglio
regionale, l'Ufficio di presidenza si avvale di concorsi unici, nel rispetto di
criteri stabiliti da una programmazione annuale tra Giunta e lo stesso Ufficio
di presidenza. I concorsi unici sono banditi dalla Giunta previa intesa con
l'Ufficio di presidenza, anche in relazione alla ripartizione di posti messi a
concorso.
2.
Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessità di acquisire
figure professionali, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario
generale, nell'ambito del 10 per cento della quota dirigenziale assegnata dal
contingente, può conferire incarichi ad esperti mediante contratto privatistico
a tempo determinato] (14).
Art.
16
Mobilità.
[1.
Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità del
personale è attuata d'intesa tra le direzioni regionali] (15).
Art.
17
Relazioni
sindacali.
[1.
Per quanto attiene le problematiche specifiche del personale del Consiglio
regionale, l'Ufficio di presidenza attiva un sistema di informazione preventiva
e di confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993] (16).
TITOLO
QUARTO
Indirizzo
politico e dirigenza
Sezione
prima: Indirizzo politico, qualifica dirigenziale, competenze dei dirigenti e
conferimento degli incarichi dirigenziali
Art.
18
Indirizzo
politico-amministrativo.
1.
Competono alla Giunta regionale:
a)
la definizione degli obiettivi generali dell'azione regionale delle politiche
da perseguire, dei risultati da raggiungere e dei programmi da attuare, nonché
dei relativi vincoli di tempo e di costo;
b)
la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche
e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse
articolazioni organizzative;
c)
la determinazione della dotazione organica di ciascuna direzione regionale;
d)
la individuazione, all'interno delle direzioni regionali, dei servizi
permanenti e temporanei, delle posizioni dirigenziali individuali di cui
all'art. 4, commi 3, 4 e 5 e di cui all'art. 7;
e)
la individuazione dei servizi non compresi nelle direzioni regionali di cui
all'art. 8;
f)
il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, ai sensi dell'art.
28;
g)
la verifica dei risultati e della rispondenza dell'attività gestionale agli
obiettivi e agli indirizzi stabiliti e l'adozione dei provvedimenti
conseguenti;
h)
la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni regionali;
i)
la cura dei rapporti di tipo politico esterni ai vari livelli istituzionali,
ferme restando le competenze proprie dei dirigenti;
l)
la fissazione dei criteri per la nomina dei responsabili delle sezioni.
2.
Con riferimento alla dotazione organica del Consiglio regionale, le funzioni di
cui al precedente comma 1 competono, per i punti b) e c) al Consiglio regionale
e per gli altri punti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3.
La Giunta regionale approva le convenzioni, gli accordi e le intese di
interesse della Regione con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di
categoria e sindacali.
4.
La Giunta regionale presenta al Consiglio, in allegato al disegno di legge di
approvazione dei bilanci annuale e pluriennale, una relazione sullo stato
dell'amministrazione.
Art.
19
Qualifica
dirigenziale.
1.
La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di «dirigente» ed è
articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle
responsabilità e dei poteri.
2.
Ai dirigenti sono affidate dalla Giunta regionale e dai direttori regionali,
per le rispettive competenze, secondo le disposizioni della presente legge e
della contrattazione collettiva per l'area della dirigenza:
a)
funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
b)
funzioni di direzione di strutture organizzative temporanee;
c)
funzioni ispettive, di vigilanza e di valutazione che si estrinsecano nella
verifica, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, della realizzazione
degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
d)
funzioni di prestazioni professionali, di consulenza, di studio e di ricerca;
e)
funzioni di raccolta, elaborazione e distribuzione dati ed informazioni
nell'ambito del sistema informativo regionale.
3.
Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali sono articolati nei
seguenti livelli di responsabilità:
a)
direttore regionale;
b)
dirigente di servizio.
Art.
20
Accesso
alla qualifica di dirigente.
1.
L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per titoli ed esami
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.
2.
I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da
ricoprire, dal bando di concorso o di corso-concorso, che deve in ogni caso
richiedere:
a)
il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b)
esperienza professionale maturata:
1)
per anni cinque nella qualifica VIII del ruolo regionale;
2)
per anni sette nella qualifica VII del ruolo regionale;
3)
per anni cinque nell'ex carriera direttiva delle altre amministrazioni
pubbliche, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private in
qualifica dirigenziale.
3.
Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero
maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da determinarsi
tra il 25 e il 50 per cento, i candidati di età non superiore a trentacinque
anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a
quarantacinque anni.
4.
Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di
esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private ovvero presso la Regione. Al periodo di
applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti
messi
a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del
comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti ad esame-concorso finale,
limitato ai soli posti messi a concorso.
5.
Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio a carico della
Regione.
6.
Con provvedimento della Giunta regionale sono definite, per entrambe le
modalità di accesso e in armonia con la disciplina stabilita per i dirigenti
delle amministrazioni statali:
a)
le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al
concorso per esami e, in una percentuale tra il 30 e il 50 per cento, al
corso-concorso;
b)
quando non si tratti di posto unico, la riserva di posti prevista per il
personale del ruolo regionale, in misura non superiore al 35 per cento. La
valutazione dei titoli per i posti non rientranti nella riserva non può
superare il 20 per cento del punteggio;
c)
le modalità di svolgimento delle selezioni;
d)
il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso.
Art.
21
Competenze
della dirigenza.
1.
Compete alla dirigenza collaborare con la Giunta regionale e con l'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali,
contribuire alla elaborazione di programmi, proposte e schemi di disegni di
legge e di regolamento, assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei
progetti definiti dagli organi di direzione politica fornendo anche i necessari
dati informativi.
2.
Competono, in particolare, alla dirigenza:
a)
la direzione delle strutture organizzative assegnate e relativa proposta
quali-quantitativa di dotazione organica, la verifica dei risultati e il
controllo dei tempi e dei costi dell'azione amministrativa;
b)
lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa,
economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza,
nonché l'elaborazione di relazioni, pareri e proposte;
c)
la proposta di progetti esecutivi di gestione con l'indicazione della dotazione
delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
d)
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In
attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del
bilancio e della contabilità regionale, le assegnazioni di quote finanziarie
agli uffici sono determinate dalla Giunta anche mediante aggregazioni o
disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.
3.
Spettano alla dirigenza la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ivi
compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle
relative commissioni e la stipulazione dei contratti.
4.
I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi. Gli atti
amministrativi di maggiore rilevanza adottati dai dirigenti sono comunicati
alla Giunta regionale e ai direttori regionali, i quali, entro i successivi
dieci giorni, possono rinviare l'atto al dirigente, con richiesta motivata di
riesame. La Giunta regionale, su proposta dei direttori regionali competenti,
può nominare dirigenti ad acta per i casi di omissione o ritardo nell'esercizio
delle funzioni conferite ai dirigenti che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico.
Art.
22
Responsabilità
della dirigenza.
1.
Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 21 e nei limiti delle
rispettive competenze e nel quadro degli obiettivi, programmi, priorità e
direttive generali fissati dagli organi di direzione politica, i dirigenti sono
responsabili:
a)
della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e
organizzativo delle determinazioni assunte;
b)
del conseguimento degli obiettivi nell'attività gestionale, nel rispetto dei
vincoli di tempo e di costo stabiliti;
c)
della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono
preposti, adottando criteri che garantiscano pari opportunità tra uomini e
donne;
d)
della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel
rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi
quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;
e)
della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa;
f)
della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della
struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del
personale.
2.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale,
civile, contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici.
3.
I dirigenti rispondono ai direttori regionali del conseguimento degli obiettivi
assegnati e dei risultati raggiunti, in relazione alla graduazione delle funzioni
e delle responsabilità individuate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di
presidenza del Consiglio, per il rispettivo personale, che si avvalgono per le
relative
verifiche del nucleo di valutazione di cui all'articolo 31.
Art.
23
Incarichi
e incompatibilità.
1.
Il dirigente e gli altri dipendenti regionali non possono impegnarsi in alcuna
attività professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle
proprie responsabilità.
2.
Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al
Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di cause di incompatibilità e
di conflitti di interesse connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal
fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il
dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta
regionale.
3.
Debbono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione del dirigente
responsabile delle risorse umane gli incarichi dei dirigenti e degli altri
dipendenti regionali, che non rientrino nei casi di esclusione ovvero nei casi
specificati in un codice disciplinare approvato dalla Giunta medesima, da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle
norme di cui al presente articolo sono considerate ai fini della valutazione
delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.
Art.
24
Graduazione
delle posizioni dirigenziali.
1.
Le posizioni dirigenziali sono graduate, ai fini dell'attribuzione del
trattamento economico di posizione così come definito dal contratto collettivo
nazionale per l'area della dirigenza.
2.
La graduazione delle posizioni è definita, con provvedimento della Giunta
regionale, su proposta del direttore regionale competente alle risorse
finanziarie, umane e strumentali, sentiti gli altri direttori regionali.
3.
All'atto della istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione
di uffici temporanei di cui all'articolo 7, la Giunta regionale provvede alla
loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2. Il sistema di graduazione delle
posizioni è, altresì, aggiornato quando siano introdotte modifiche rilevanti
rispetto ai compiti, alla loro complessità, al grado di autonomia e di
responsabilità e alle risorse assegnate alle singole strutture.
4.
Per il personale della dotazione organica del Consiglio regionale, la Giunta
regionale delibera sulla base della proposta dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio.
Art.
25
Competenze
e poteri dei direttori regionali.
1.
I direttori regionali, nell'ambito dell'incarico conferito, e fermo restando il
potere di indirizzo della Giunta regionale:
a)
contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei piani, progetti o
altri atti di competenza della Giunta;
b)
propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi
stabiliti, stimando le risorse necessarie;
c)
verificano la funzionalità organizzativa degli uffici dirigenziali e lo stato
di attuazione dei programmi e dei progetti;
d)
propongono alla Giunta le quote di bilancio da assegnare alle strutture
dirigenziali sentiti i dirigenti di servizio, in stretta relazione con gli
obiettivi della programmazione regionale;
e)
esercitano poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle
risorse messe a loro disposizione per le strutture di supporto alle direzioni
regionali;
f)
propongono alla Giunta regionale la individuazione dei servizi e delle
posizioni individuali dirigenziali, nonché il conferimento dei relativi
incarichi;
g)
provvedono, su proposta dei responsabili dei servizi interessati, alla
individuazione delle sezioni e al conferimento dei rispettivi incarichi;
h)
fermo restando la non interferenza nei procedimenti amministrativi di
competenza dei servizi e delle sezioni, adottano, nell'ambito di criteri e
modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del
personale assegnato, ivi comprese la valutazione delle prestazioni,
l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, l'adozione delle misure in
materia disciplinare nel rispetto della normativa stabilita dai contratti
collettivi;
i)
risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative;
l)
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi
dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione
tecnico-finanziaria e delle decisioni organizzative;
m)
esercitano le funzioni di coordinamento dell'attività dei dirigenti, sia di
servizio che titolari di posizioni individuali, anche mediante la formazione di
gruppi di lavoro.
Art.
26
Competenze
e poteri dei dirigenti dei servizi.
1.
I dirigenti in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli
indirizzi forniti dalla Giunta e dal direttore regionale:
a)
provvedono alla direzione delle unità organizzative cui sono preposti, alla
gestione e alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
assegnate;
b)
propongono al Direttore regionale l'individuazione delle sezioni e il
conferimento dei relativi incarichi;
c)
esercitano per quanto di competenza, i poteri di spesa e, ove previsto, di
accertamento delle entrate;
d)
curano la verifica e il controllo degli adempimenti di spettanza dei servizi di
cui sono responsabili, con l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di
necessità, urgenza o inerzia;
e)
propongono al direttore regionale la quantificazione della dotazione delle
risorse da destinare alle diverse finalità;
f)
adottano atti relativi all'attribuzione dei trattamenti economici accessori,
alla valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura
prevista dalla vigente normativa;
g)
provvedono alla verifica periodica della produttività e dei carichi di lavoro
delle unità organizzative, analizzando e controllando costi e rendimenti
dell'azione amministrativa;
h)
propongono alla Giunta regionale la costituzione in giudizio e la resistenza a
liti e contenziosi attivi e passivi.
Art.
27
Comitato
di direzione.
1.
È istituito nell'ambito di ciascuna direzione regionale, ivi compreso il
Consiglio regionale, il comitato di direzione composto dal direttore e dai
dirigenti assegnati alle direzioni regionali.
2.
Il comitato di direzione si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del
direttore regionale, ed esamina il programma di lavoro nonché i problemi
funzionali ed organizzativi degli uffici nei quali si articola la direzione.
Art.
28
Conferimento
degli incarichi dirigenziali.
1.
Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale la Giunta
regionale fissa preventivamente i criteri tenendo conto:
a)
della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire;
b)
dei programmi e dei progetti da realizzare;
c)
delle attitudini e della formazione culturale e delle capacità professionali
del singolo dirigente;
d)
dei risultati conseguiti in precedenza.
2.
L'incarico di responsabile dei servizi può essere conferito con contratto di
diritto privato ad esperti esterni all'amministrazione in possesso dei
requisiti prescritti dall'articolo 20 per l'accesso alla qualifica di
dirigente. La durata del contratto non può eccedere quella della legislatura,
ed è rinnovabile.
3.
Gli incarichi di responsabili di servizi dirigenziali conferiti ad esperti
esterni all'amministrazione non possono eccedere il 10 per cento del numero
complessivo dei predetti servizi.
4.
Il conferimento di incarichi ad esperti esterni va conferito solamente in
assenza di comprovate professionalità all'interno della dirigenza regionale.
5.
La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica
gestionale della dirigenza. Per le esigenze di carattere organizzativo
dell'amministrazione, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità. Di norma
gli incarichi predetti hanno durata quinquennale e sono rinnovabili per una
sola volta.
Art.
29
Incarico
di direttore regionale.
1.
L'incarico di direttore regionale è conferito con decreto del Presidente della
Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, con contratto di
diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola
volta nella stessa direzione. La durata dell'incarico non può, comunque,
eccedere quella della legislatura regionale.
2.
Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità
nell'esercizio delle funzioni, il contratto di diritto privato prevederà una
proroga del rapporto comunque non eccedente il trimestre dall'insediamento dei
nuovi organi.
3.
L'incarico è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata alle
funzioni da svolgere e, comunque, in possesso di diploma di laurea,
appartenenti alle regioni, alle amministrazioni dello Stato, a enti pubblici o
aziende private, a settori della ricerca e dell'università o alle libere
professioni.
4.
Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali
determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto dal
comma 1. Salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, è disposta dal
servizio competente in materia di personale, la riassunzione del dirigente
qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro trenta giorni successivi alla
data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato
con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata
dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in
godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Dalla
data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
cui al comma 4, è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore
regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione
organica dirigenziale, corrispondente a quello dei dirigenti regionali
incaricati.
5.
Il trattamento economico, contrattato di volta in volta tra le parti, è
definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della
dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per le figure dirigenziali
equivalenti.
6.
Gli elementi negoziali essenziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese
le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati nel provvedimento
giuntale di conferimento dell'incarico.
7.
Degli incarichi di direttore regionale è data comunicazione alla commissione
consiliare competente in materia di personale e organizzazione, allegando una
scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali.
Art.
30
Funzioni
vicarie.
1.
La Giunta, all'atto del conferimento di un incarico dirigenziale, provvede ad
individuare il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie, in caso di
assenza o impedimento del titolare dell'incarico.
2.
Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla
sostituzione dei dirigenti.
Le
funzioni vicarie possono essere esercitate anche in attesa dell'espletamento
delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi, comunque non oltre i
limiti temporali precedentemente indicati.
Art.
31
Verifica
dei risultati.
[1.
Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini
dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.
2.
La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo di
valutazione nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di
presidenza del Consiglio, e composto da esperti esterni all'amministrazione
regionale e da un dirigente regionale, particolarmente qualificati in tecniche
di
valutazione
del personale. Il predetto nucleo risponde alla Giunta e all'Ufficio di
presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze.
3.
Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di
quanto previsto nel CCNL e nonché:
a)
dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli
organi di governo;
b)
della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c)
della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnate;
d)
della capacità di promuovere e gestire l'innovazione sul piano organizzativo,
gestionale e tecnologico;
e)
della capacità di alimentare e promuovere flussi informativi-funzionali al
sistema informativo.
4.
La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative in cui si è svolta
l'attività, nonché di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella
disponibilità delle risorse.
5.
Con provvedimento della Giunta, sentiti i direttori regionali, vengono
definiti:
a)
le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle
prestazioni dei dirigenti;
b)
i collegamenti e i rapporti tra i direttori regionali, i dirigenti e il nucleo
di valutazione di cui al comma 2;
c)
le modalità del contraddittorio in attuazione delle procedure previste dal
CCNL.
6.
Qualora siano evidenziati risultati negativi imputabili ad incapacità
gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per
l'amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale dispone i
provvedimenti conseguenti, con le procedure e le determinazioni previste dal
CCNL per l'area della dirigenza] (17).
TITOLO
QUINTO
Dotazione
organica del personale
Art.
32
Procedura
per la definizione della dotazione organica.
1.
In sede di approvazione del bilancio pluriennale viene stabilita la spesa
complessiva per oneri diretti, riflessi e accessori per il personale regionale
in relazione agli obiettivi e alle politiche che si intendono perseguire, ivi
comprese le dinamiche previste per le varie voci di costo.
2.
Qualora la definizione dell'organico comporti oneri finanziari eccedenti i
limiti di cui al comma 1 si provvede in ogni caso con legge di variazione del
bilancio.
3.
La Giunta regionale procede periodicamente, e comunque a cadenza massima
triennale, alla verifica della struttura organizzativa nel rispetto dei
principi della presente legge e tenendo conto dei seguenti elementi:
a)
attribuzione di competenze o delega di funzioni agli enti locali;
b)
esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e
della domanda dei servizi;
c)
verifica dei carichi di lavoro dei servizi delle varie direzioni regionali.
4.
La definizione e l'aggiornamento della struttura organizzativa e dell'organico
sono effettuati previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
33
Dotazione
organica della dirigenza.
1.
La dotazione organica della qualifica dirigenziale, in attuazione dell'articolo
31, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ammonta a 248 unità. In tale dotazione
non sono compresi i posti di direttore regionale.
2.
Qualora dalla ridefinizione delle funzioni dirigenziali e dalle rilevazioni
periodiche dei carichi di lavoro risultino in esubero posti della qualifica di
dirigente, la Giunta regionale può procedere alla loro soppressione,
determinando aliquote annuali sino al 31 dicembre 1999 in relazione alle
effettive esigenze di utilizzazione dei dirigenti in servizio.
3.
In relazione al trasferimento e alla delega di funzioni regionali alle province
e agli altri enti locali la dotazione organica viene corrispondentemente
ridotta con soppressione delle strutture organizzative interessate dal
trasferimento e dalla delega.
TITOLO
SESTO
Relazioni
sindacali e pari opportunità
Art.
34
Relazioni
con le organizzazioni sindacali rappresentative.
1.
La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali
di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito
dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2.
Il sistema delle relazioni sindacali è definito dai contratti collettivi.
3.
Salvo quanto previsto dai contratti collettivi, le procedure e le modalità di
svolgimento della partecipazione sindacale sono definite con i protocolli di
relazioni sindacali di cui all'articolo 35.
Art.
35
Protocolli
di relazioni sindacali.
1.
La Regione stipula protocolli di relazioni sindacali con i quali sono definiti materie
e metodi di contrattazione sindacale.
Art.
36
Partecipazione
del Comitato per le pari opportunità.
1.
La Regione consulta il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, sulle misure di
carattere generale che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro,
sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che
concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare
riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine
agli accessi, ai percorsi formativi e alle più elevate posizioni organizzative.
2.
Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure
derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata nonché dalla
normativa statale e dalle direttive dell'Unione europea, la Regione organizza
periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del Comitato.
TITOLO
SETTIMO
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
37
Personale
degli enti e agenzie regionali.
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese al personale degli enti
pubblici non economici, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione.
Art.
38
Prima
individuazione delle strutture dirigenziali e determinazione delle dotazioni
organiche.
1.
In prima applicazione della presente legge e al fine di sperimentare il nuovo
modello organizzativo, è istituita la direzione regionale alle risorse
finanziarie, umane e strumentali, competente in materia di attività di
coordinamento generale inerenti al funzionamento delle strutture organizzative
regionali di amministrazione diretta, all'acquisizione e alla gestione
coordinata delle risorse umane e strumentali di impiego generale per
l'amministrazione regionale, nonché alla formazione e gestione del bilancio, al
coordinamento delle attività di gestione finanziaria e contabile degli uffici
regionali.
2.
Sono confermate le seguenti aree funzionali ed operative della Giunta regionale
di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, che verranno soppresse
all'atto della istituzione delle direzioni regionali ai sensi dell'art. 5:
1)
Uffici della Presidenza della Giunta regionale;
2)
Programmazione socio-economica;
3)
Agricoltura e foreste;
4)
Economia e lavoro;
5)
Assetto del territorio - Piano urbanistico territoriale;
6)
Ambiente e infrastrutture;
7)
Istruzione e cultura;
8)
Servizi socio-sanitari.
Le
attribuzioni e le missioni dell'area funzionale Segreteria della Giunta e affari
giuridici sono assegnate all'area Uffici della Presidenza della Giunta
regionale; le attribuzioni e le missioni dell'area operativa Turismo e
commercio sono assegnate all'area Economia e lavoro per quanto attiene al
commercio e all'area Istruzione e cultura per quanto attiene al turismo;
all'area Programmazione socio-economica restano confermate le attribuzioni
dell'area funzionale Programmazione e bilancio, con esclusione di quelle
relative all'Ufficio bilancio, ragioneria, tributi e finanze e all'Ufficio del
Piano urbanistico territoriale e alle correlate posizioni di staff; all'area
operativa Assetto del territorio sono assegnate le attribuzioni dell'Ufficio
del Piano urbanistico territoriale e correlata posizione di staff.
3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale provvede a conferire l'incarico di Direttore regionale, e per
le rimanenti aree funzionali ed operative, di Coordinatore, nonché, su
designazione dell'Ufficio di presidenza, l'incarico di Segretario generale del
Consiglio.
4.
Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3 la Giunta
regionale, su proposta del Direttore regionale e sentiti i coordinatori:
a)
costituisce i servizi e le altre posizioni dirigenziali individuali, di cui
agli artt. 4, 7 e 8;
b)
conferisce i relativi incarichi dirigenziali nel rispetto dei criteri di cui
all'art. 28.
5.
Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, il Direttore
regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali, il Segretario generale
del Consiglio e i coordinatori, per le rispettive competenze, costituiscono le
sezioni di cui all'art. 6 e nominano i relativi responsabili su proposta dei
dirigenti dei servizi.
6.
Nello stesso termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, su proposta del
Direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali, del
Segretario generale del Consiglio e dei coordinatori, per le rispettive
competenze:
a)
determina per i servizi della direzione e per le strutture dirigenziali di
servizio delle aree di cui al comma 2, la dotazione organica ripartendola per
qualifiche funzionali, articolate per profili professionali;
b)
determina conseguentemente, con le modalità e i vincoli previsti nell'art. 32,
la consistenza della dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui
alla tabella A allegata alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, come
rideterminata provvisoriamente dall'art. 39 sulla base della valutazione dei
carichi di lavoro già rilevati, tenendo altresì conto delle dotazioni organiche
degli enti, aziende ed agenzie regionali.
7.
I provvedimenti di cui ai commi 4, lett. a) e 6, lett. a) sono assunti dalla
Giunta regionale previo esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art.
45, comma 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
8.
Le competenze attribuite alla Giunta regionale ed al Direttore regionale dal
presente articolo, commi 4 e 5, spettano, rispettivamente all'Ufficio di
presidenza ed al Segretario generale del Consiglio per quanto attiene
all'organizzazione ed al personale assegnato alle strutture organizzative del
Consiglio.
9.
Le determinazioni di cui al comma 6 sono assunte dalla Giunta regionale,
d'intesa con l'Ufficio di presidenza, per quanto riguarda l'organico del
Consiglio.
10.
Non possono essere costituite più di settanta strutture dirigenziali permanenti
ivi comprese quelle del Consiglio regionale e degli enti e aziende regionali
che utilizzano personale del ruolo regionale.
11.
Dalla data di conferimento dei relativi incarichi, il direttore regionale e i
coordinatori di cui al comma 3, nonché i dirigenti delle altre strutture
organizzative, assumono piena titolarità delle loro attribuzioni.
Fino
a tale data continua ad applicarsi la vigente disciplina dell'organizzazione
degli uffici e degli incarichi dirigenziali.
12.
Fino alla istituzione delle direzioni, i dirigenti cui è conferito, ai sensi
del comma 3, l'incarico di coordinatore delle aree funzionali ed operative
indicate nel comma 2, svolgono le funzioni previste dall'articolo 67 della
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.
13.
I dirigenti in soprannumero rispetto alla dotazione organica, così come
determinata ai sensi dell'art. 33, comma 1, sono collocati in soprannumero e
sono sottoposti ai processi di mobilità secondo la disciplina indicata nel
comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto
comunque
conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33.
14.
Entro e non oltre il diciottesimo mese dalla entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei risultati della sperimentazione di cui al presente
articolo, cessa la fase di prima applicazione e si provvede, anche in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5, all'integrale passaggio a regime
della presente normativa.
Art.
39
Piante
organiche.
1.
Sino alla rideterminazione della pianta organica complessiva del ruolo di cui
all'articolo 38, comma 6, lett. b), la dotazione organica del ruolo regionale,
per le qualifiche non dirigenziali, di cui alla tabella A allegata alla legge
regionale 26 ottobre 1994, n. 35, è temporaneamente confermata in misura pari
ai posti coperti alla data del 31 agosto 1993, compresi i posti prenotati
secondo le tipologie indicate nel comma 6 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e nei termini previsti dall'articolo 22, comma 16, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
Art.
40
Disposizioni
straordinarie per la riqualificazione del personale connessa ai processi di
riassetto delle strutture organizzative.
1.
A seguito dei processi di revisione della dotazione organica, attuati in
applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dell'art. 38
della presente legge, la Giunta regionale può procedere alla indizione di
concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a
particolari profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente (18).
2.
I concorsi sono indetti, in relazione ai risultati emersi dalla verifica dei
carichi di lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
Per i requisiti di ammissione ai concorsi e per le commissioni d'esame valgono
le vigenti disposizioni in materia (19).
4.
Le graduatorie dei concorsi di cui al presente articolo non sono utilizzabili
per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso (20).
5.
Per le finalità di cui al comma 1, si dà altresì applicazione alle procedure di
cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, in
relazione alle esigenze funzionali rilevate dalla verifica dei carichi di
lavoro.
Art.
41
Norma
transitoria per il personale assunto ai sensi della legge regionale n. 31 del
1991.
1.
In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, che alla
data del 30 novembre 1996 utilizzava personale assunto a tempo determinato
mediante prove selettive pubbliche indette, ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 31, con D.P.G.R. 15 giugno 1994, n. 408 ed in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può bandire,
entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione
dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,
secondo le procedure stabilite dall'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6,
comma
18, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (21).
2.
I concorsi di cui al comma precedente sono regolati dalle norme vigenti in
materia (22).
3.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato potrà avvenire solo per la copertura di posti vacanti
nell'organico del ruolo regionale di qualifica e profilo professionale
corrispondenti alle qualifiche e profili per i quali il personale è stato
reclutato a tempo determinato (23).
4.
I contratti a tempo determinato del personale di cui al comma 1, sono prorogati
sino alla sottoscrizione del contratto individuale e comunque non oltre il 31
dicembre 1997.
Art.
42
Disposizioni
transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
1.
In attuazione dell'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nella prima applicazione
della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore,
un quarto dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante concorso
pubblico per esami è attribuita mediante concorsi per titoli di servizio,
professionali e di cultura, integrati da colloquio.
2.
Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i dipendenti
inquadrati nel ruolo unico regionale in possesso di diploma di laurea con
anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica ottava, ovvero con
dodici anni di effettivo servizio nella qualifica settima.
Art.
43
Disposizioni
abrogate.
1.
Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali
incompatibili con la presente legge ed in particolare:
-
articoli 12, 16, da 18 a 22 e 42, commi da 3 a 9, della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46;
-
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni ed
integrazioni;
-
articoli 9, 12, lettera b), la tabella A del Reg. 23 aprile 1985, n. 2, limitatamente
alla qualifica dirigenziale;
-
articoli 5 e da 31 a 34 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27;
-
articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22;
-
articoli 30 e 37 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23;
-
tabella A della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, limitatamente alla
dotazione organica della qualifica dirigenziale.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinanti le funzioni dirigenziali
restano in vigore fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 38.
3.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui
all'articolo 42 del CCNL 1994-1997, restano, altresì, in vigore le disposizioni
relative ai requisiti per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale, nonché
per la mobilità verticale e quella orizzontale delle qualifiche non
dirigenziali, di cui all'allegato D) della legge regionale 17 agosto 1984, n.
41, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
44
Norma
finanziaria.
1.
Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della
presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme previste sugli
appositi capitoli negli stati di previsione delle spese del bilancio
dell'esercizio finanziario 1997 e successivi.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(3)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera a), L.R. 23 marzo 2000, n. 26.
(4)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), L.R. 23 marzo 2000, n.
26.
(5)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera c), L.R. 23 marzo 2000, n.
26.
(6)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera d), L.R. 23 marzo 2000, n.
26.
(7)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), L.R. 23 marzo 2000, n.
26.
(8)
Il presente titolo, contenente gli articoli da 10 a 17, è stato abrogato
dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(9)
L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato
abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(10)
L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato
abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(11)
L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato
abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(12)
L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato
abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(13)
L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato
abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(14)
L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato
abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(15)
L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato
abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(16)
L'intero titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato
dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
(17)
Articolo abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera c), L.R. 28 febbraio 2000, n.
13.
(18)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 ottobre 1997, n.
29.
(19)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 2 ottobre 1997, n.
29.
(20)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 2 ottobre 1997, n.
29.
(21)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 2 ottobre 1997, n.
29.
(22)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 2 ottobre 1997, n.
29.
(23)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 2 ottobre 1997, n.
29.